L’AUSILIARIO DI POLIZIA
GIUDIZIARIA
Con l’Art. 348 comma 4° del
C.P.P. si disciplina e riconosce la figura dell’Ausiliario di
P.G. il quale in scenari eventuali, col proprio ausilio,
sopperisce a quelle necessità di carattere prettamente tecnico
delle quali la Polizia Giudiziaria può trovarsi al momento
sprovvista.
Art.
348 comma IV°: “La Polizia Giudiziaria, quando, di propria
iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero,
compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono
rifiutare la propria opera.”
Come sancito dalla Corte di
Cassazione, “Qualsiasi atto compiuto dall’Ausiliario di P.G.
nelle sue funzioni, è da considerarsi un atto stesso della
Polizia Giudiziaria”, esso assume la qualifica di Pubblico
Ufficiale ed opera sotto la direzione ed il controllo della
P.G. |